Separazione e negoziazione assistita, le ultime novità.

Separazione e negoziazione assistita, le ultime novità.

Ecco alcune delle principali novità introdotte dal decreto legge n.132 del 2014, alla luce delle modifiche apportate dal Parlamento diretto a migliorare l’efficienza complessiva del processo civile.

Trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti

E’ possibile, ma solo su istanza congiunta di tutte le parti, trasferire dalla sede giudiziaria a quella arbitrale le cause civili in corso dinanzi al Tribunale o alla Corte di Appello che sono pendenti alla data di entrata in vigore della legge. Il trasferimento è escluso per le cause già in decisione, per quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro.

Negoziazione assistita

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati e' un accordo finalizzato a risolvere in via amichevole una controversia.

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato deve informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento; la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell’avvocato.

La Negoziazione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. La convenzione – redatta in forma scritta a pena di nullità – deve indicare sia l’oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie.

Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione.
Ciò vale:
– per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
– per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

Negoziazione assistita in materia di separazione divorzio E’ prevista una particolare forma di negoziazione assistita, finalizzata alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il ricorso a tale istituto è consentito anche in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, cui l’accordo deve essere trasmesso entro 10 gg., autorizza l’accordo raggiunto in quanto rispondente all’interesse dei figli. In caso contrario, quando ritiene che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, il Procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti. Analogo passaggio giudiziale è previsto nel procedimento di negoziazione in assenza di figli minori. Anche qui si è prevista la necessità di trasmissione dell’accordo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale quando non ravvisi irregolarità comunica agli avvocati il nullaosta.

L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, produce gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti. Spetta agli avvocati delle parti (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro) trasmettere copia autentica dell’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.

Semplificazione dei procedimenti di separazione e divorzio

E’ introdotta una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, complementare a quella di negoziazione assistita. Oltre che davanti ad avvocati, viene, infatti, garantita la possibilità di concludere dinanzi al sindaco un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La procedura non è possibile in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Con esclusione dell’accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, un ulteriore adempimento procedurale è disposto per la conferma dell’accordo: il sindaco, infatti, dovrà invitare in tali casi i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 gg. per la conferma dell’accordo. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.

Funzionalità del processo civile di cognizione

E’ ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (da 45 a 31 giorni) e la durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, che sono portate da 45 a 30 giorni.

Tutela del credito

E’ previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

Processo esecutivo

Sono poi disciplinati e modificati vari aspetti della disciplina dell’espropriazione forzata.
In particolare, a seguito delle modifiche approvate dal Senato il provvedimento:
– attribuisce la competenza per l’esecuzione forzata di crediti al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, mantenendo il principio previgente, della competenza del giudice del luogo di residenza del terzo debitore, nei soli casi di esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione;
– disciplina la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare;
– prevede tali modalità di ricerca anche quando l’autorità giudiziaria deve ricostruire l’attivo e il passivo nelle procedure concorsuali, deve adottare provvedimenti in materia di famiglia o di gestione dei patrimoni altrui;
- prevede, nell’espropriazione immobiliare, che il giudice possa autorizzare la vendita con incanto solo se ritiene che con tale modalità sia possibile ottenere un prezzo superiore della metà rispetto al valore stimato dell’immobile;
– disciplina il procedimento che, in sede di rilascio, l’ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l’immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti, prevedendone la vendita o la distruzione;

- disciplina l’espropriazione forzata su autoveicoli e motoveicoli;

Eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza In materia di espropriazione presso terzi vengono introdotte nuove norme in materia di competenza territoriale e vengono eliminati i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti). Ne consegue che la dichiarazione sara' resa dal terzo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Infruttuosità dell’esecuzione. Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità, quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo degli assetti patrimoniali pignorati;
Trasparenza ed efficienza dei fallimenti , dei concordati preventivi e delle esecuzioni sugli immobili Si prevede a carico del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l'obbligo di di deposito telematico di una serie di rapporti periodici e finali nell’ambito di procedure esecutive, concorsuali e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ciò per consentire, oltre che un controllo da parte del giudice preposto, anche al Ministero della giustizia e al Ministero delle attività produttive di verificare l’esito e l’efficienza di tali procedure a fini statistici.

Avv. Maria Antonietta Amenta (Diritto di Famiglia)

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