Temporary Shop – Gli adempimenti burocratici – 2° parte – la Partita IVA

Temporary Shop – Gli adempimenti burocratici – 2° parte – la Partita IVA

Nella prima parte abbiamo iniziato a vedere quelli che sono gli adempimenti burocratici che una mamma si trova a dover avere nel momento in cui decide di aprire una attività imprenditoriale di Temporary Shop.

Oggi parleremo della Partita IVA

Aprire la partita IVA

E' una procedura relativamente semplice che può essere svolta in autonomia a costo zero (salvo i diritti di segreteria dell’Ufficio delle Entrate)

La Partita IVA è una sequenza di cifre che identifica un soggetto che esercita un’attività rilevante ai fini dell’imposizione fiscale.

Il numero di partita IVA assegnato è valido su tutto il territorio nazionale e rimane invariato nel tempo. Il numero di partita IVA attribuito deve essere registrata sulle ricevute fiscali e sulle fatture, sulla denuncia dei redditi e su ogni altro tipo di documento fiscale.

Sulla base della legge n. 40 del 02/04/2007, a partire dal 1° aprile 2010 l’attribuzione della Partita IVA viene richiesta contestualmente all’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese

I dati necessari per la richiesta della partita IVA sono il domicilio, il regime di contabilità prescelto, la denominazione dell’impresa, il codice attività ATECO, la sede legale, e dove vengono tenute le scritture contabili.

La scelta del tipo di regime di contabilità è una fase importante e delicata che deve essere pensato con calma e scelto oculatamente.

Le possibilità per una mamma che decide di partire con un apropria attività imprenditoriale sono:

• Regime ordinario
• Regime semplificato
• Regime dei “nuovi minimi”

In questa fase non parleremo dei primi due regimi ma ci concentreremo sul regime dei “nuovi minimi” che riveste il maggior interesse per tutte quelle mamme che vogliono partire con una propria attività imprenditoriale di Temporary Shop

Il Regime dei nuovi Minimi  un regime semplificato e agevolato, riservato alle persone fisiche e ai lavoratori autonomi che hanno un volume d’affari limitato. Questo regime non riguarda quindi le società.
Il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, cosiddetto regime dei “nuovi minimi”, è stato introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 27, commi 1 e 2, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111.
Tale intervento ha modificato il regime dei minimi, concedendo dal 1° gennaio 2012 solo ad alcuni soggetti la possibilità di rientrarvi.
Di seguito elenchiamo i requisiti necessari per usufruire di tale regime:
essere persone fisiche che abbiano intrapreso un’attività d’impresa (incluse imprese familiari), arte e professione dopo il 1° gennaio 2012, o comunque non prima del 31 dicembre 2007;
• avere conseguito ricavi annuali nell’anno precedente non superiori a 30.000 euro;
• non esportare (vale a dire vendere fuori dalla UE);
• non avere costi per lavoro dipendente o per collaboratori (è consentito avvalersi di collaborazioni occasionali);
• non disporre, tramite acquisto, anche mediante contratti di appalto, locazione (anche di immobili) o leasing, di beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro in un triennio, considerando al 50% del loro valore i beni che sono ad uso promiscuo (autovettura, cellulare ecc.).

Tali contribuenti:
non sono soggetti passivi IVA e quindi non sono tenuti ad alcun adempimento IVA, tranne per gli acquisiti intracomunitari e per le importazioni;
non sono soggetti passivi IRAP;
non sono soggetti agli Studi di Settore;
• sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro devono applicare una marca da bollo di 2,00 euro.
I contribuenti “minimi” sono tenuti a versare all’Erario soltanto un’imposta sostitutiva IRPEF del 5%, calcolata sulla differenza fra i ricavi incassati e i costi sostenuti nell’anno (principio di cassa), che va corrisposta in acconto e saldo.
I contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito nell’anno in cui vengono pagati. l nuovo regime ha durata limitata di 5 anni, vale a dire per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 anni successivi. Questo limite temporale viene ampliato solo per chi, allo scadere del 5° anno di attività, non abbia ancora raggiunto i 35 anni.

E' evidente che questo regime è quello più indicato per chi inizia una propria attività imprenditoriale di Temporary Shop. Il consiglio che comunque diamo è quello di utilizzarlo tenendo bene a mente i 5 anni della sua durata (leggi non iscrivetevi a Novembre o Dicembre che vi bruciate un'anno prezioso!)

Se tutto ciò vi sembra troppo complesso il consiglio è quello di rivolgersi ad un professionista che vi possa fare maggiore chiarezza. Il consiglio però è quello di essere sempre informate in modo da sapere bene cosa stiamo facendo

Nella prossima parte parleremo di INPS e contributi previdenziali. Alla prossima!

Redazione M&L

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