Mamma & Lavoro

Baby Sitter con il Certificato Casellario

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Chi vorrà assumere personale impiegato in "attività professionale o volontaria" che abbia a che fare con i bambini dovrà richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per verificare che non abbia commesso reati contro i minori.

 

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E' quanto varato in Consiglio dei ministri lo scorso 4 marzo. Con questa nuova norma anche una famiglia che vuole assumere una tata o baby sitter avrà l'obbligo di andare in Tribunale e chiedere il Certificato Casellario Giudiziale e il certificato antipedofilia. Per proteggere bambini e adolescenti la legge impone che a controllare sia lo stesso datore di lavoro. E per chi non è a norma la multa sarà salatissima: dai 10 ai 15 mila euro. Il decreto sta gettando nel panico non solo le famiglie, ma anche asili, parrocchie, associazioni culturali e sportive, gruppi scout, scuole di danza, cooperative e tutte quelle realtà che si rapportano costantemente a minorenni.

Il decreto poi non chiarisce se il Certificato Casellario debba essere richiesto solo per baby sitter e educatrici , cioè chi lavora espressamente con i minorenni o se debba essere esteso a chiunque ne entri in contatto. La differenza è abissale: nel secondo caso l'obbligo scatterebbe anche per le colf, per la badante della nonna che vive in casa, o per il cuoco o l'autista. Una buona notizia c'è: le associazioni di volontariato non hanno il dovere di richiedere il certificato dei collaboratori che operano a contatto diretto con minorenni. Lo precisa il ministero della Giustizia in relazione al decreto legislativo che, recependo una direttiva Ue, ha introdotto nuove disposizioni per l'impiego al lavoro di persone che, in ragione delle loro mansioni, devono avere contatti diretti e regolari con minori. La nuova disposizione, che attua "fedelmente" le prescrizioni della direttiva Ue, prevede l'obbligo per il datore di lavoro, prima di assumere una dipendente che deve stare a contatto con minorenni (come ad esempio la baby sitter), il Certificato Casellario giudiziale, proprio per verificare l'esistenza di eventuali condanne per reati ai danni di minorenni. "L'obbligo di tale adempimento - precisa una nota di chiarimento dell'ufficio legislativo del ministero della Giustizia - sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi, soggetto che puo' anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attivita' di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica, si appresti alla stipula di un contratto di lavoro"; l'obbligo invece "non sorge, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro". Dunque, precisa via Arenula, "non e' rispondente al contenuto precettivo di tali nuovi disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari: costoro infatti esplicano un' attivita' che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro". Quanto al rilascio dei certificato giudiziali, questo avviane, sottolinea il ministero "entro qualche giorno dalla richiesta". In ogni caso, per evitare che nella prima fase dell'applicazione delle nuove norme possano verificarsi "inconveniente organizzativi" il ministero della Giustizia chiarisce che, una volta fatta la richiesta di certificato al casellario giudiziale, "il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione" in cui si attesti l'assenza di condanne o di sanzioni interdittive riferite a reati ai danni di minori.
(Affaritaliani.it )

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