Ai sensi dell’art. 14 del D. L.gs. n. 151/2001, le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei permessi le lavoratrici dovranno presentare al datore di lavoro apposita richiesta e successivamente la relativa documentazione giustificativa, attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami. Terminata la visita, la lavoratrice è tenuta a riprendere il lavoro.
Stante la natura particolare dei permessi in questione, riferiti alla specifica esigenza di controlli prenatali da parte delle lavoratrici durante l'orario di lavoro, in assenza di ulteriori disposizioni da parte del contratto collettivo si deve ritenere che essi si aggiungano senz'altro a quelli "generici" previsti dal contratto collettivo medesimo e spettanti a tutti gli altri dipendenti, previa esibizione al datore della necessaria documentazione giustificativa, come già accennato. Diversamente, godono del trattamento di maternità anticipata quelle assenze di durata giornaliera necessarie e/o richieste per ottenere l'interdizione anticipata, documentate con una ricevuta da esibire al datore di lavoro. Sempre in assenza di particolari norme previste dal contratto collettivo, in linea di massima la fruizione del permesso retribuito per esami include anche il tempo necessario per raggiungere il medico o l'ambulatorio e quello necessario al rientro in azienda, applicando però, in base ai principi di correttezza e buona fede, i seguenti criteri: utilizzazione del mezzo privato, e non di quello pubblico, solo in quanto sia necessitata dalla condizione della donna; percorrenza del tragitto più breve e impiegando un tempo ragionevolmente giustificabile. Tali criteri, di massima richiamabili in via analogica, e applicabili nella deprecata ipotesi di infortunio "in itinere", si possono ricavare da quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124, che, solo in presenza di tali condizioni, viene considerato quale occasione di lavoro ai fini assicurativi
Se però l’orario della visita, compreso il tempo necessario per recarsi dal lavoro alla struttura sanitaria e viceversa, è coincidente con le uniche ore di lavoro della lavoratrice in quella determinata giornata, il permesso si configurerà come assenza retribuita per l’intera giornata lavorativa.
Tali permessi sono retribuiti, pertanto hanno valore a tutti gli effetti sia economici che giuridici. Non sono soggetti a recupero e non configurano assenza per malattia, né sono riconducibili alla normativa in materia di permessi per visite specialistiche.
Pertanto, le visite di controllo prenatali non vanno sottoposte a decurtazione economica né sono riconducibili alla normativa in materia di permessi per visite specialistiche, per le quali sono previsti altri permessi, o a malattia.
La lavoratrice, infatti, per effettuare tali visite utilizzerà un permesso, con relativo modulo, in riferimento all’art. 14 del D. Lgs. n. 151/2001 che per l’appunto prevede la fruizione di specifici “permessi retribuiti”.
Barbara Osca
Consulente del Lavoro